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Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 12/02/1980 (Rv. 404466 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO DIVISORIO SUL CONFINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404466-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO DIVISORIO SUL CONFINE - IRRILEVANZA.*

Il principio dell'assoluta irrilevanza dell'esistenza o meno di un muro divisorio sul confine, ancorche letteralmente limitato alle distanze considerate per i pozzi, cisterne etc, dal primo comma dell'art 889 cod civ, riguarda anche le distanze considerate per i tubi di acqua, gas e simili dal secondo comma della stessa norma. (V 199/76, mass n 378856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)