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Sez. 1, Sentenza n. 6342 del 28/11/1981 (Rv. 417133 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PROCURA A FAVORE DEL LEGALE DELL'ASSICURATORE PER RESISTERE IN GIUDIZIO ALLE PRETESE DEL DANNEGGIATO - ESITO SFAVOREVOLE DEL GIUDIZIO - MAGGIOR ONERE - ADDOSSAMENTO ALLO ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417133-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - PROCURA A FAVORE DEL LEGALE DELL'ASSICURATORE PER RESISTERE IN GIUDIZIO ALLE PRETESE DEL DANNEGGIATO - ESITO SFAVOREVOLE DEL GIUDIZIO - MAGGIOR ONERE - ADDOSSAMENTO ALLO ASSICURATORE - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui l'assicuratore, valendosi del patto di gestione della lite, ottenga dall'assicurato la procura a favore di un suo legale per resistere in giudizio alla pretesa del danneggiato, la società assicuratrice deve sopportare il maggior Onere derivante dall'esito sfavorevole del giudizio solo nel caso in cui rifiuti una vantaggiosa transazione, trascurando gli elementi che a giustificazione della stessa gli vengano prospettati ovvero si renda colpevole di quella negligente gestione, recando pregiudizio allo assicurato attraverso un eccesso di cura dei propri interessi, la quale deve essere valutata non sulla base del mero esito di quel giudizio, sibbene tenendo conto del comportamento in concreto adottato dalla società assicuratrice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)