Sez. 3, Sentenza n. 2871 del 26/04/1983 (Rv. 427793 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - OBBLIGO DI DILIGENZA VALUTABILE SINO AL LIMITE DELLA COLPA LIEVE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - OBBLIGO DI DILIGENZA VALUTABILE SINO AL LIMITE DELLA COLPA LIEVE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PROVA.*
Il patto di gestione della lite, inserito in un contratto di Assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, importa per l'assicuratore, nell'esecuzione della relativa prestazione, un Obbligo di diligenza valutabile sino al limite della colpa lieve e che deve ritenersi violato non solo nel caso in cui il suddetto gestisca la lite in modo errato sotto il profilo tecnico, ma anche quando egli rifiuti, senza un apprezzabile e plausibile motivo, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato, la quale, alla stregua degli elementi obiettivamente disponibili, presenti, nel momento del rifiuto, i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità: in entrambe le ipotesi, l'assicuratore deve rispondere, anche oltre i limiti del massimale, del danno arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa, per un importo pari alla maggiore somma, rispetto a quella del massimale, che l'assicuratore stesso sia stato condannato a pagare al danneggiato. Una siffatta proposta transattiva ed il correlativo rifiuto dell'assicurato stesso sia stato condannato a pagare al danneggiato. Una siffatta proposta transattiva ed il correlativo rifiuto dell'assicuratore, venendo in considerazione come meri fatti storici, possono essere dimostrati con prova testimoniale, anche in Mancanza di un principio di prova scritta. (V 5412/82, mass n 423179; (V 6342/81, mass n 417133; (V 2426/81, mass n 413200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)