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Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 20/12/2023 Cc. (dep. 05/02/2024) Rv. 285787-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. - Cessazione della detenzione o esaurimento del titolo detentivo - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285787-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)