Sez. L, Sentenza n. 6520 del 02/12/1988 (Rv. 460844 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - PRESTAZIONE LAVORATIVA ESPLETATA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - DISCIPLINA EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 877 DEL 1973 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - PRESTAZIONE LAVORATIVA ESPLETATA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - DISCIPLINA EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 877 DEL 1973 - PORTATA.*
Con riguardo alla disciplina del lavoro a domicilio, posta dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877, la norma del terzo comma dell'art. 1 nel prevedere che non è lavoratore a domicilio, ma deve considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque, versando nelle condizioni di quella particolare subordinazione tecnica che caratterizza il lavoro a domicilio secondo il disposto dei primi due commi dell'art. 1 cit., esegua lavori nei locali di pertinenza dell'imprenditore, non va intesa secondo la disciplina dettata dal codice civile (art. 817 cod. civ.), ma con riguardo alla persona dell'imprenditore e quindi ai locali appartenenti al medesimo, con la conseguenza che la relativa tutela trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga espletata all'interno dell'azienda. (V 2533/86, mass n 445628; (V 5348/86, mass n 447905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)