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Sez. L, Sentenza n. 2533 del 10/04/1986 (Rv. 445628 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE - ATTUAZIONE - MODALITÀ - NECESSITÀ DI DIRETTIVE E DI MODALITÀ LAVORATIVE SPECIFICHE E REITERATE - ESCLUSIONE - EMANAZIONE DI DIRETTIVE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO E CONTROLLO DELL'IMPRENDITORE AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DEL PRODOTTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445628-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE - ATTUAZIONE - MODALITÀ - NECESSITÀ DI DIRETTIVE E DI MODALITÀ LAVORATIVE SPECIFICHE E REITERATE - ESCLUSIONE - EMANAZIONE DI DIRETTIVE ALL'INIZIO DEL RAPPORTO E CONTROLLO DELL'IMPRENDITORE AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DEL PRODOTTO - SUFFICIENZA.*

Secondo la legge 18 dicembre 1973 n. 877, interpretata e modificata dalla legge 16 dicembre 1980 n. 858, nel rapporto di lavoro a domicilio - che l'imprenditore utilizza per attuare una Forma di decentramento produttivo, in quanto l'attività lavorativa è svolta fuori dalla azienda da un soggetto (eventualmente assistito da familiari) che è tenuto non ad un risultato (Opus) ma alla estrinsecazione di energie lavorative (operae) - la subordinazione si attua con l'inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo della azienda (di cui il lavoratore a domicilio diviene strumento tecnico- economico, benché esterno); ne consegue, escluso che la subordinazione tecnica sia elemento costitutivo del rapporto, la non necessità che le direttive e le modalità di esecuzione della lavorazione siano specifiche e reiterate, essendo sufficiente (specialmente quando si tratti di lavorazioni identiche e ripetitive) che esse siano impartite all'inizio del rapporto ed attuandosi il controllo dell'imprenditore, non in modo penetrante e continuo come avviene per i lavori che si svolgono nell'ambito dell'azienda, ma al momento della riconsegna del prodotto. (V 5096/83, mass n 429960; (V 5096/83, mass n 429958; (V 5096/83, mass n 429957; (V 3639/81, mass n 414258).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 11, Legge 16/12/1980 num. 858 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)