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Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/07/1962 (Rv. 252812 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - DIVISIONE PARZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1962-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252812-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - DIVISIONE PARZIALE - CONDIZIONI.*

Una divisione parziale e consentita solo quando le parti la concordano o quando essa Forma oggetto della domanda e nessuna delle parti la amplia chiedendo che si traducano in porzioni le quote sull'intero. Se non vi e accordo, lo scioglimento della comunione dell'intero asse ereditario deve estendersi a tutti i beni che lo formano; cio, a maggior ragione, nel caso in cui non tutti i beni siano perfettamente divisibili e occorra procedere ai necessari conguagli, che possono essere determinati prima della fine delle operazioni divisionali, seguendo il corso indicato dalla legge (artt 784 e segg cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)