Sez. 5, Sentenza n. 20681 del 14/10/2015 (Rv. 636897 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - MUTUI E FINANZIAMENTI | Art. 76, comma 3, n.1, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Lottizzazioni o opere strumentali - Necessità della loro realizzazione da parte dell'alienante - Realizzazione delle opere da parte di terzi - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - MUTUI E FINANZIAMENTI
In tema di redditi diversi, la plusvalenza da vendita immobiliare, compiuta previa lottizzazione o esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani urbanistici, ai sensi dell'art. 76, comma 3, n.1, del d.P.R. n. 597 del 1973, è assoggettata all'imposta perché consistente in plusvalenza conseguita mediante operazioni poste in essere con fini speculativi, a condizione che le indicate lottizzazioni od opere siano realizzate dall'alienante, e non da un terzo, difettando - in caso contrario - la possibilità di definirle come strumento o mezzo per la fruizione di un più consistente corrispettivo rispetto al prezzo dell'originario acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)