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Sez. L, Sentenza n. 2719 del 04/05/1984 (Rv. 434763 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA DI MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - COMPUTABILITÀ NEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434763-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA DI MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - COMPUTABILITÀ NEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONDIZIONI.*

L'indennità di trasferta è computabile nel calcolo dell'indennità di fine rapporto solo allorché possa essere considerata "retribuzione" e non rimborso spese, in quanto erogata nell'interesse del lavoratore e non del datore di lavoro, sicché il giudice del merito, al fine di ricomprenderla o meno in detto calcolo, deve accertare se trattasi di erogazione diretta a soddisfare una esigenza propria del dipendente connessa alla prestazione di lavoro, come tale rientrante implicitamente negli obblighi contrattuali del datore di lavoro, ovvero avente altra finalità. (V 928/84, mass n 433126; (V 718/83, mass n 425458).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)