Sez. L, Sentenza n. 718 del 26/01/1983 (Rv. 425458 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - INDENNITÀ DI TRASFERTA - NATURA RISARCITORIA O RETRIBUTIVA - CONDIZIONI RISPETTIVE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'INDENNITÀ - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - INDENNITÀ DI TRASFERTA - NATURA RISARCITORIA O RETRIBUTIVA - CONDIZIONI RISPETTIVE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'INDENNITÀ - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'indennità di trasferta ha carattere risarcitorio o retributivo, a seconda che essa riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato come la destinazione stabile e continuativa del datore di lavoro, o, invece, quelle (riconducibili nell'ambito dei reciproci obblighi contrattuali) sostenute - dal lavoratore medesimo - per trasferirsi da un luogo ad un altro per lo svolgimento delle abituali mansioni. Poiché nell'indennità di trasferta corrisposta per il trasferimento del lavoratore in un luogo di lavoro diverso da quello abituale può ravvisarsi, oltre la componente risarcitoria, anche una (residuale) componente retributiva, spetta al giudice del merito lo stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva. (V 4664/79, mass n 401208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)