Sez. 2, Sentenza n. 6851 del 18/05/2001 (Rv. 546799 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Di cosa futura - Effetto traslativo - Momento di verificamento.
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA
Nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)