Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/01/2012 (Rv. 621183 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Vendita di cosa futura - Produzione dell'effetto traslativo - Dal momento della venuta ad esistenza del bene - Conseguenze - Cessione del relativo credito - Perfezionamento - Consenso dei contraenti - Sufficienza - Trasferimento del credito dal cedente al cessionario - Verificazione - Venuta ad esistenza del credito - Conseguenze in caso di fallimento del cedente.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE
La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)