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Sez. 3, Sentenza n. 9444 del 18/07/2000 (Rv. 538516 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione avverso la cartella esattoriale - Presupposto di ammissibilità - Mancata contestazione dell'infrazione - Insussistenza - Effetti.
Stato
decisa il 2000-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538516-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Qualora nell'opposizione proposta in base agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione amministrativa, l'opponente deduca la mancata notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, la verifica della regolarità di tale notificazione comporta la limitazione della pronuncia alla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione stessa per insussistenza del presupposto di ammissibilità consistente nella mancata contestazione dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)