Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 16/11/1999 (Rv. 531166 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Cartella esattoriale - Opposizione volta a far valere fatti estintivi ed impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo - Natura - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ. - Termine di decadenza - Insussistenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, bensì l'ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod.proc.civ., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione. Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del pretore con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)