Sez. L, Sentenza n. 18186 del 05/06/2026 (Rv. 679566-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Indennità di cassa integrazione guadagni per il personale di volo - Qualificazione - Reddito da lavoro dipendente ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 42, l. n. 335 del 1995 richiamato dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 164 del 1997 - Sussistenza. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'indennità di cassa integrazione guadagni (nella specie per il personale dipendente da aziende del settore di navigazione aerea), quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale, ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste, dall'art. 1, comma 42, della l. n. 335 del 1995, richiamato dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 164 del 1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 167 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)