Sez. L, Sentenza n. 24447 del 19/11/2009 (Rv. 610419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Importi ricevuti a titolo di cassa integrazione guadagni - Detrazione delle somme dovute ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti a titolo di cassa integrazione guadagni, che si sottraggono alla regola della "compensatio lucri cum danno", in quanto tali somme, aventi natura previdenziale, con l'annullamento del licenziamento perdono il loro titolo giustificativo e pertanto devono essere restituite, su sua richiesta, all'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)