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Sez. 1, Sentenza n. 9670 del 24/07/2000 (Rv. 538702 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA | Indennità di avviamento da corrispondere al precedente titolare da parte del nuovo titolare - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538702-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA

Nella determinazione dell'indennità di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al titolare precedente, i criteri previsti nell'art. 110 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 sono vincolanti solo allorquando ricorrano in concreto tutti gli elementi di fatto che ne consentono la puntuale applicazione; quando invece la gestione ha avuto durata inferiore al quinquennio l'indennità deve essere liquidata secondo criteri concreti, affidati al prudente apprezzamento del giudice del merito, sulla base di una complessiva valutazione della fattispecie e tenendo conto della durata effettiva della gestione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)