Sez. 1, Sentenza n. 9477 del 08/09/1995 (Rv. 493957 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA | Indennità di avviamento da corrispondere al precedente titolare da parte del nuovo titolare - Determinazione - Criteri.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA
Nella determinazione dell'indennità di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al titolare precedente i criteri previsti dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1256 (tre annate del reddito medio accertato nell'ultimo quinquennio) sono vincolanti solo allorquando ricorrano in concreto tutti gli elementi di fatto che ne consentano la puntuale applicazione. Quando invece la durata sia inferiore al quinquennio, in modo che non sia possibile accertare il reddito medio nel quinquennio precedente, l'individuazione di un criterio affine, conforme alla "ratio" della disposizione, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, sulla base di una complessiva valutazione della fattispecie e tenuto conto della durata effettiva della gestione considerata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)