Sez. 1, Sentenza n. 6099 del 17/10/1986 (Rv. 448413 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - AZIENDA (AVVIAMENTO) - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - FUNZIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - DURATA DELLA PRECEDENTE GESTIONE - IRRILEVANZA - CRITERIO SUSSIDIARIO DI LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - AZIENDA (AVVIAMENTO) - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - FUNZIONE - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - DURATA DELLA PRECEDENTE GESTIONE - IRRILEVANZA - CRITERIO SUSSIDIARIO DI LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'art. 110 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale, nel caso di mutamento nella titolarità di una farmacia non di nuova istituzione, spetta al precedente titolare un'indennità nella misura di "tre annate del reddito medio della farmacia, accertato, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, nell'ultimo quinquennio", trova applicazione, in ordine alla spettanza dell'indennità, anche in favore di chi abbia gestito la farmacia per un periodo inferiore al quinquennio, trattandosi di disposizione rivolta a compensare non una perdita di avviamento, ma bensì il solo fatto della sopravvenuta disponibilità dell'Esercizio, con il passaggio ad altri della sua titolarità. Peraltro, in quest'ultima ipotesi, resta preclusa la possibilità di liquidazione dell'indennità medesima secondo la suddetta misura di legge (difettando gli elementi di fatto cui essa fa riferimento), e la sua quantificazione deve essere effettuata secondo criteri, affidati al prudente apprezzamento del giudice del merito in relazione ad ogni circostanza del caso concreto, che consentano di assicurare un risultato analogo, rendendola proporzionale all'effettiva durata della gestione della farmacia ed all'entità dei proventi con la stessa ricavati. (V 424/77, mass n 383971).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)