Sez. 5, Sentenza n. 9431 del 17/05/1996 Ud. (dep. 06/11/1996) Rv. 205922 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITÀ | Appello - Violazione della correlazione - Riconoscimento - Nullità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITÀ
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principi dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521, a pena di nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604 che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)