Sez. 5, Sentenza n. 38795 del 25/09/2001 Ud. (dep. 30/10/2001) Rv. 220800 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Diversità del fatto rilevata nel giudizio di appello - Provvedimento del giudice che ordina la trasmissione degli atti al PM - Natura - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Il provvedimento del giudice d'appello con il quale, rilevandosi nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto oggetto del giudizio da quello contestato, viene ordinata la trasmissione degli atti al PM, ha natura composita di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e di ordinanza ed è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, primo comma, cod. proc. pen., potendosi individuare un interesse dell'imputato all'impugnazione volto al ripristino dell'originaria imputazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse configurarsi un'ipotesi di "fatto diverso" nel "fatto diversamente circostanziato" e ha conseguentemente annullato la decisione impugnata che aveva erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa contestazione di alcune circostanze aggravanti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)