Sez. 6, Sentenza n. 40966 del 01/10/2015 Ud. (dep. 12/10/2015) Rv. 265607 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - FATTO DIVERSO | Correlazione tra accusa e sentenza - Mancanza - Nullità - Rilevabilità nel giudizio di appello - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - FATTO DIVERSO
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)