Sez. 5, Sentenza n. 4243 del 11/02/1999 Ud. (dep. 01/04/1999) Rv. 212929 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Ricorso per mancata assunzione di una prova risolutiva - Conversione in appello - Fattispecie: falsa attestazione della propria identità - Necessità di assumere prove nel corso della istruttoria dibattimentale.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"
Poiché il ricorso immediato per cassazione è gravame che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, esso è ammissibile unicamente per vizi di pura legittimità, che non presuppongono, nemmeno implicitamente, questioni di merito. Pertanto, in caso di impugnazione proposta per mancata assunzione di una prova decisiva o per vizi di motivazione, il ricorso deve essere convertito in appello. (Fattispecie in cui il PM aveva impugnato "per saltum" la sentenza del pretore, il quale aveva assolto l'imputato dal delitto di cui all'art 495 cod. pen., sostenendo che lo stesso non era mai stato formalmente identificato a mezzo documenti o a seguito di ricerche internazionali. Poiché, con il proposto ricorso, il PM aveva sostenuto che, quando è certa la identità fisica dell'imputato, la incertezza sulle generalità fornite non paralizza il procedimento, la Suprema corte, osservando che alla identità dell'imputato si sarebbe probabilmente potuti risalire in seguito all'espletamento di alcune prove da assumere nella istruttoria dibattimentale, ha convertito il ricorso in appello).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)