Sez. 1, Sentenza n. 6039 del 14/12/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200740 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Ricorso immediato - Motivi proponibili - Vizio di manifesta illogicità della motivazione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Il ricorso per cassazione immediato, a norma dell'art. 311 comma secondo cod. proc. pen., avverso le ordinanze impositive della custodia cautelare può essere proposto soltanto per violazione di legge. È pertanto inammissibile avverso le ordinanze predette il ricorso per cassazione "per saltum" proposto per vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli indizi di colpevolezza: la eventuale sussistenza del predetto vizio comporterebbe, infatti, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in contrasto con gli effetti che, invece, dovrebbero derivare dall'accoglimento del ricorso immediato. D'altra parte, le censure rivolte alla logicità della motivazione implicano l'esistenza di una motivazione, e quindi, la assenza della violazione di legge con riferimento all'art. 292 comma secondo lett. c) cod. proc. pen. secondo cui l'ordinanza deve contenere, tra l'altro, a pena di nullità, "l'esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con la indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)