Sez. 2, Sentenza n. 11756 del 29/10/1992 (Rv. 479201 - 01)
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Omessa indicazione del termine di pagamento del prezzo - Nullità per mancanza di un requisito essenziale - Esclusione - Collegamento del pagamento del prezzo all'esecutività della sentenza - Conseguenza.
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto
La sentenza che a norma dell'art. 2932 cod. civ. disponga che il trasferimento del diritto a favore dell'attore sia subordinato al pagamento del prezzo senza fissare il termine entro il quale tale pagamento deve avere luogo non è affetta da nullità per mancanza di un requisito essenziale, in quanto alla stregua delle regole generali attinenti alle pronunce giudiziali il pagamento del prezzo rimane collegato all'esecutività della sentenza, divenendo la prestazione esigibile non appena si verifichi l'esecutività della pronuncia giudiziale. Ne deriva che il pagamento del prezzo può avvenire anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, poiché tale evento segna soltanto il "dies a quo" per l'adempimento entro un termine indeterminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)