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Sez. 1, Sentenza n. 12516 del 05/12/1995 (Rv. 494944 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva di trasferimento - Subordinazione degli effetti al pagamento del corrispettivo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494944-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, il giudice chiamato a pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza costitutiva di un trasferimento non spontaneamente attuato, può subordinare gli effetti di tale pronuncia al pagamento del corrispettivo dovuto dall'acquirente, quando le parti abbiano convenzionalmente stabilito che tale pagamento debba aver luogo al momento della stipulazione del contratto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)