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Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 31/10/1989 (Rv. 464026 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE INADEMPIENTE- ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464026-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE INADEMPIENTE- ESCLUSIONE.*

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta - ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. - non può essere fatta valere dalla parte che, con il suo inadempimento, abbia ritardato la esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso della parte adempiente alla tutela giudiziaria; infatti, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1221 cod.civ.), deve a fortiori ritenersi che sia a carico della stessa parte la sopravvenienza della eccessiva onerosità, la quale, rispetto all'ipotesi dell'impossibilità della prestazione, costituisce una situazione meno grave. (Conf 2468/87, mass n 451696; (Conf 5785/85, mass n 442969; (Conf 1739/85, mass n 439694; (Conf 6582/84, mass n 438131; (Conf 3618/83, mass n 428503; (Conf 1219/83, mass n 426006; (Conf 2615/82, mass n 420468; (Conf 6431/81, mass n 416818).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)