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Sez. L, Sentenza n. 2847 del 24/03/1987 (Rv. 451963 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - DEL CONVENUTO VITTORIOSO IN PRIMO GRADO - AVVERSO LA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE - INSUSSISTENZA - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD APPELLO DEL LAVORATORE AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DELLA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DEL DATORE DI LAVORO PER L'ACCERTAMENTO DELLA DEFINITIVITÀ DEL LICENZIAMENTO NON IMPUGNATO.*
Stato
decisa il 1987-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451963-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - DEL CONVENUTO VITTORIOSO IN PRIMO GRADO - AVVERSO LA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE - INSUSSISTENZA - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD APPELLO DEL LAVORATORE AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DELLA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DEL DATORE DI LAVORO PER L'ACCERTAMENTO DELLA DEFINITIVITÀ DEL LICENZIAMENTO NON IMPUGNATO.*

La soccombenza, che determina l'interesse ad impugnare, deve essere valutata, oltre che alla stregua del dispositivo della sentenza, anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, soltanto se queste siano suscettibili di passare in giudicato in quanto presupposti logici necessari della decisione. Pertanto è inammissibile l'appello, proposto dal convenuto vittorioso, avverso la sentenza di primo grado che abbia respinto la domanda dell'attore ritenendolo carente d'interesse ad agire, atteso che l'indagine a tal fine condotta dal giudice è limitata a stabilire se l'attore medesimo possa eventualmente conseguire, attraverso l'instaurato procedimento, il vantaggio che si era ripromesso, non richiedendosi invece alcun esame nel merito della controversia, suscettibile di passare in giudicato. (nella specie, il giudice di primo grado aveva in base alla stessa prospettazione dell'atto introduttivo della lite respinto per carenza d'interesse ad agire la domanda del datore di lavoro tendente all'accertamento del carattere definitivo del licenziamento intimato al lavoratore per mancata tempestiva impugnazione nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966; la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice d'appello che aveva ritenuto la carenza dell'interesse ad impugnare la sentenza nel lavoratore, il quale lamentava che la motivazione della stessa implicava l'affermazione della definitività del licenziamento, essendo quest'ultima non suscettibile di passare in giudicato). (V 1824/86 mass n 445125; (V 617/86, mass n 444187).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)