Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 23/06/1998 (Rv. 516708 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) | Regime conseguente all'approvazione del d.P.R. n. 43 del 1988 - Riscossione coattiva ex R.D. n. 639 del 1910 - Perdurante ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI)
A norma del d.P.R. 20 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti Pubblici, tali tributi ed entrate vanno riscossi, dai concessionari, esclusivamente a mezzo ruolo. Fra l'altro, l'art. 130, secondo comma, del d.P.R. cit. abroga tutte le disposizioni che regolano - mediante rinvio al R.D. n. 639 del 1910 - la riscossione coattiva. Da ciò consegue che l'Amministrazione finanziaria non può più emettere ingiunzione di pagamento, ma deve procedere alla formazione di ruoli da riscuotere ai sensi del d.P.R. n. 43 cit.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 63 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)