Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 08/06/2000 (Rv. 537407 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Ingiunzione doganale emessa dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988 - Natura - Idoneità ad attivare il procedimento di riscossione coattiva - Esclusione - Reiterazione di precedente ingiunzione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
Il d.P.R. 20 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, ne ha disposto la riscossione esclusivamente a mezzo ruolo, abrogando tutte le disposizioni che regolano - mediante rinvio al R.D. n. 639 del 1910 - la riscossione coattiva (art. 130, secondo comma), compreso, quindi, anche l'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla riscossione coattiva (mediante ingiunzione di pagamento) dei diritti doganali. Pertanto l'ingiunzione doganale, emessa dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ancorché reiterativa di una precedente ingiunzione emessa prima dell'entrata in vigore del citato d.P.R., deve considerarsi mero invito e non ordine di pagamento, inidonea in quanto tale ad attivare il procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruoli di cui al menzionato d.P.R. n. 43 del 1988, del quale una tale ingiunzione non costituisce atto necessariamente prodromico.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)