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Sez. L, Sentenza n. 15978 del 08/07/2009 (Rv. 609856 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Trattamento di fine rapporto - Quote maturate durante il periodo di cassa integrazione - Insolvenza del datore di lavoro - Successiva insinuazione al passivo fallimentare per ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia - Effetti in specie interruttivo della prescrizione, in riferimento alla quota di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609856-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In materia di trattamento di fine rapporto, la quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della legge n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull'INPS. Ne consegue che, ove sia successivamente intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro, l'insinuazione al passivo fallimentare diretta ad ottenere dal Fondo di garanzia, costituito presso l'INPS, le quote maturate in costanza di rapporto di lavoro, non svolge alcun effetto, neppure interruttivo della prescrizione, rispetto al trattamento maturato nel periodo di cassa integrazione, non potendo invocarsi il carattere unitario del TFR, giacché questo si compone di due quote distinte, l'una facente capo al datore, che l'Inps si limita ad accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poiché matura in un periodo in cui non si svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1979 num. 301 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)