Sez. L, Sentenza n. 1136 del 24/03/1975 (Rv. 374565 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - NOZIONE.*
Ai sensi del secondo comma dell'art 27, DPR 30 maggio 1955, n 797, che approva il testo unico delle norme sugli assegni familiari, il concetto di retribuzione consta di due elementi: l'uno di carattere subiettivo, consistente nella provenienza della prestazione da parte del datore di lavoro, e l'altro di carattere obiettivo, consistente nel nesso di corrispettivita fra tale prestazione e la prestazione d'opera del lavoratore, in quanto l'erogazione si presenti quale compenso per l'attivita lavorativa prestata. Siffatto concetto di retribuzione prescinde del tutto dall'elemento di carattere continuativo o di periodicita dei singoli compensi corrisposti dal datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)