Sez. 3, Sentenza n. 2466 del 03/03/1995 (Rv. 490902 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | "Mala Gestio" dell'assicuratore - Configurabilità - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
La responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" è configurabile sia nel caso in cui questi avvalendosi del patto di gestione della lite rechi pregiudizio all'assicurato per eccessiva cura dei propri interessi, sia in quello in cui si disinteressi della lite trascurando di provvedere al sollecito pagamento del massimale di polizza o di quota proporzionale di questo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)