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Sez. 2, Sentenza n. 1651 del 12/03/1986 (Rv. 445005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DECISIONE DEL MERITO DELLA CAUSA IN BASE AGLI ATTI ED AL FASCICOLO D'UFFICIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DECISIONE DEL MERITO DELLA CAUSA IN BASE AGLI ATTI ED AL FASCICOLO D'UFFICIO - NECESSITÀ.*

La sanzione d'improcedibilità dell'appello, testualmente prevista dalla norma dell'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata originaria presentazione del fascicolo dell'appellante, non è applicabile alla diversa ipotesi della mancata o tardiva restituzione del fascicolo stesso, regolarmente depositato e poi ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio. Pertanto, in quest'ultima ipotesi il giudice d'appello deve decidere il merito della causa in base alle risultanze offerte dagli Atti processuali e, in particolare, dal fascicolo d'ufficio. (Conf 1847/85, mass n 439774; (Conf 5339/84, mass n 437057; (Conf 6825/83, mass n 431505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)