Sez. 2, Sentenza n. 6825 del 16/11/1983 (Rv. 431505 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RITIRO E RESTITUZIONE DEL FASCICOLO - MANCANZA DI ATTESTAZIONI SU PROPOSITO DA PARTE DEL CANCELLIERE - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DEL FASCICOLO - POTERI DEL GIUDICE - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRONUNCIA SUL MERITO - NECESSITÀ - EVENTUALE CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DEL FASCICOLO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - RITIRO E RESTITUZIONE DEL FASCICOLO - MANCANZA DI ATTESTAZIONI SU PROPOSITO DA PARTE DEL CANCELLIERE - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DEL FASCICOLO - POTERI DEL GIUDICE - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRONUNCIA SUL MERITO - NECESSITÀ - EVENTUALE CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA RICOSTITUZIONE DEL FASCICOLO - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro da parte dell'appellante del proprio fascicolo (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può dichiarare l'improcedibilità dell'appello per la constatata Mancanza nell'incartamento processuale del fascicolo dell'appellante, ma deve ritenere, in carenza di qualsiasi contraria risultanza che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte in armonia con le prescrizioni processuali (e il fascicolo mai ritirato dopo l'avvenuto deposito) e, quindi, pronunciare sul merito del gravame in base agli Atti a disposizione ordinando, se ciò non sia possibile, le opportune ricerche per il rintraccio del fascicolo mancante, con concessione, in caso di insuccesso, di un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (Conf 3676/82, mass n 421650; (Conf 643/79, mass n 396796).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)