Sez. 2, Sentenza n. 4540 del 04/08/1979 (Rv. 401045 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - INCARICO PARZIALE - NOZIONE - INCARICO LIMITATO ALLA SOLA PROGETTAZIONE "ESECUTIVA E DEFINITIVA" - INCARICO PARZIALE - CONFIGURABILITA.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - INCARICO PARZIALE - NOZIONE - INCARICO LIMITATO ALLA SOLA PROGETTAZIONE "ESECUTIVA E DEFINITIVA" - INCARICO PARZIALE - CONFIGURABILITA.*
Alla stregua del combinato disposto dal primo comma dell'art 18 della legge n 143 del 1949 e del precedente art 15, l'incarico dello ingegnere od architetto deve definirsi parziale quando le prestazioni demandate al professionista non seguono lo "sviluppo completo dell'opera", cioe l'assistenza "dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione": per cui e "parziale" un incarico limitato alla sola progettazione, ancorche "esecutiva e definitiva".*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)