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Sez. 2, Sentenza n. 718 del 06/02/1989 (Rv. 461760 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ASSISTENZA IN ORDINE ALL'INTERO SVOLGIMENTO DELL'OPERA - MANCANZA - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461760-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - ASSISTENZA IN ORDINE ALL'INTERO SVOLGIMENTO DELL'OPERA - MANCANZA - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai sensi dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto), quando il professionista presta la sua assistenza in ordine all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale (indicata nella tabella a annessa alla legge) del consuntivo lordo dell'opera, cioè della somma complessiva di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture; quando invece le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali alle quali sia stato limitato l'originario incarico, la valutazione dei compensi a percentuale è fatto sulla base delle aliquote specificate nella tabella b con riferimento all'importo consuntivo lordo della corrispondente parte di opera eseguita o, in Mancanza, all'attendibile preventivo della parte di opera progettata e non eseguita. (V 3390/88, mass n 458764; (V 4540/79, mass n 401045).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)