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Sez. 2, Sentenza n. 3390 del 07/05/1988 (Rv. 458764 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ATTENDIBILE PREVENTIVO DELL'OPERA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458764-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ATTENDIBILE PREVENTIVO DELL'OPERA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di Determinazione del compenso spettante ad un ingegnere, il ricorso al criterio dell'attendibile preventivo dell'opera ex art. 18 della tariffa professionale è consentito alla duplice condizione che si tratti di incarico parziale e che non sia possibile accertare il consuntivo lordo dell'opera; pertanto, tale criterio non è utilizzabile - applicandosi invece l'art. 15 della citata tariffa - allorché il professionista abbia prestato la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione). (V 9062/87, mass n 456328; (V 4540/79, mass n 401045).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)