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Sez. L, Sentenza n. 6961 del 19/08/1987 (Rv. 455142 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455142-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento della soccombenza, rispetto all'esito finale della lite, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, restando in materia il Sindacato della Corte di Cassazione ammissibile solo quando sia violato il divieto, sancito dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre, anche in parte, le spese processuali a carico della parte (totalmente) vittoriosa. (V 5557/81, mass n 416280; (V 1769/81, mass n 412451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)