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Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 26/03/1981 (Rv. 412451 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARZIALE - CONDANNA ALLA TOTALITA DELLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412451-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PARZIALE - CONDANNA ALLA TOTALITA DELLE SPESE - AMMISSIBILITA.*

In tema di pronuncia sulle spese giudiziali, la violazione di legge si puo profilare soltanto ove le spese medesime siano poste in qualche modo a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice del merito - incensurabile in Cassazione - di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf 5218/78, mass n 394978; (Conf 1328/76, mass n 380012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)