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Sez. 2, Sentenza n. 19341 del 21/12/2017 Cc. (dep. 04/05/2018) Rv. 273434 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Delitti previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Prova contraria - Tempo trascorso dalla commissione dei fatti - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273434-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)