Sez. 2 - , Sentenza n. 12967 del 05/03/2019 Cc. (dep. 25/03/2019) Rv. 275527 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. - Appartenenza ad organizzazione criminale permanentemente operativa (c.d. mafia storica) - Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Limiti - Incidenza del precedente giudicato assolutorio - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In tema di misure cautelari, la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla partecipazione ad una c.d. mafia storica, trova il proprio limite laddove siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari, fra i quali rientra il giudicato assolutorio che abbia escluso l'effettiva sussistenza di un'associazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. ovvero il coinvolgimento dell'indagato all'interno della stessa per un determinato periodo temporale, salvo non si dimostri che, dopo il periodo coperto dall'assoluzione, la condotta dell'indagato sia proseguita attraverso fatti di rilievo delittuoso posti in essere nell'interesse di quel preciso gruppo criminale, che abbia intrapreso o proseguito la propria attività di realizzazione del programma delinquenziale ex art. 416-bis cit.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)