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Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 21/04/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213836 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro di beni - Richiesta di sequestro formulata per la prima volta davanti al giudice di appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213836-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, l'indagine sui presupposti del sequestro comporta un accertamento di merito che deve necessariamente riguardare ciascun singolo bene. Pertanto, l'"ordo iudiciorum" e gli stessi principi generali che regolano le impugnazioni, escludono la possibilità di una domanda di sequestro oggettivamente "nuova" in sede di impugnazione, giacché, ove così non fosse, verrebbe rimesso all'arbitrio della parte richiedente comprimere o estendere il contraddittorio e la difesa attraverso la scelta del "grado" di giudizio nel quale esercitare il potere di richiesta. (Fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva richiesto in sede di appello il sequestro di un immobile non domandato in primo grado).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)