Sez. 6, Sentenza n. 24143 del 09/05/2001 Cc. (dep. 13/06/2001) Rv. 221361 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Somma percepita dal pubblico ufficiale a titolo di controprestazione per l'attività illecita - Configurabilità come prezzo del reato - Sussistenza - Obbligatorietà della confisca - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce prezzo del reato ogni qualvolta sia stata data o ricevuta come controprestazione per lo svolgimento dell'azione illecita ed, in quanto tale, è assoggettata a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n.1 cod.pen., il cui ambito di applicazione risulta altresì allargato prima dall'art. 322 ter cod.pen., introdotto dall'art. 3 legge 29 settembre 2000, n. 300 e poi dall'art. 335 bis cod.pen., introdotto dall'art. 6 legge 27 maggio 2001, n. 97. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto prezzo del reato la somma ricevuta dal pubblico ufficiale - magistrato - come controprestazione per avere adottato modalità e criteri illeciti nella liquidazione del compenso al custode).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 335 bis, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Legge 27/05/2001 num. 97 art. 6, Legge 29/09/2000 num. 300 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)