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Sez. L, Sentenza n. 16959 del 11/11/2003 (Rv. 568078 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Disciplina posta dal decreto - legge n. 530 del 1993, non convertito e successivamente reiterato, e dal decreto - legge n. 120 del 1995 - Applicabilità anche ai rapporti già in atto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568078-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'art. 5 del decreto - legge 21 dicembre 1993, n. 530, non convertito e successivamente reiterato, nell'abrogare l'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (che disciplina la figura dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre) e l'art. 4 del decreto - legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236(che regolamenta in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato) hanno condizionato l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici ad una selezione pubblica, tuttavia la relativa disciplina deve ritenersi operata soltanto per il futuro e non applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/12/1993 num. 530, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)