diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17675 del 11/12/2002 (Rv. 559173 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Trattamento di integrazione salariale ordinaria - Trattamento autorizzato - Obbligo dell'integrazione - Spettanza all' INPS - Diritto all'integrazione salariale - Prescrizione della prestazione - Interruzione - Domanda giudiziale nei confronti del datore di lavoro - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559173-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nei confronti dei lavoratori subordinati in cassa integrazione l'INPS è l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'integrazione salariale, in quanto titolare, dal lato passivo, del rapporto previdenziale, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto del lavoratore subordinato alla integrazione salariale non è interrotta dalla domanda giudiziale proposta nei confronti del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)