Sez. 6, Sentenza n. 10847 del 14/07/1981 Ud. (dep. 04/12/1981) Rv. 151206 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - MODIFICABILITÀ DELLA PENA BASE E DELLA MISURA DEGLI AUMENTI O DIMINUZIONI DI ESSE - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - MODIFICABILITÀ DELLA PENA BASE E DELLA MISURA DEGLI AUMENTI O DIMINUZIONI DI ESSE - LEGITTIMITÀ.*
Quando il giudice di appello, a seguito di gravame del solo imputato, procede a rivalutazione della pena, è vincolato solo rispetto alle specie e quantità di essa; può quindi modificare la pena base e la misura dell'aumento o della diminuzione per effetto delle circostanze. (Conf mass n 145667; (Conf mass n 142645; (Conf mass n 141902; (Conf mass n 139635).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)