Sez. 1, Sentenza n. 6526 del 07/05/2002 (Rv. 554200 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Nomina del consiglio di amministrazione con il precedente amministratore come componente - Effetti - Revoca implicita dell'amministratore unico dalla precedente carica - Sussistenza - Fondamento - Conferimento, allo stesso, delle funzioni di amministratore delegato - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - "Ex" art. 2383, terzo comma, cod. civ. - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE
La nomina, in seno ad una società di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest'ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile - dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell'uno e nell'altro caso - una continuità soggettiva nell'attivita gestoria qualora all'organo monocratico si sostituisca l'organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzioni di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all'amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)