Sez. 1, Sentenza n. 21342 del 18/09/2013 (Rv. 627848 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Deliberazione assembleare di modifica della struttura dell'organo amministrativo - Revoca implicita - Sussistenza - Giusta causa - Configurabilità - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE
La cessazione di un componente del consiglio di amministrazione, determinata dalla deliberazione assembleare che abbia modificato la struttura dell'organo amministrativo (nella specie, passaggio dall'organo collegiale a quello monocratico), configura un'ipotesi di revoca, sia pur implicita, degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società, priva di giusta causa, in mancanza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore e che non può essere integrata dal nuovo assetto organizzativo della società insindacabilmente scelto dall'assemblea, che non è, di per sé, collegabile ad una rottura del "factum fiduciae".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)