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Sez. L, Sentenza n. 9611 del 22/12/1987 (Rv. 456645 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - CONSEGUENTE NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NOVAZIONE SOGGETTIVA PER OGGETTO DEL PASSAGGIO AD ALTRO RAMO DI ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456645-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - CONSEGUENTE NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NOVAZIONE SOGGETTIVA PER OGGETTO DEL PASSAGGIO AD ALTRO RAMO DI ATTIVITÀ DELL'IMPRENDITORE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta, di per sè, novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ. (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, ancorché ad esso consegua, con l'attribuzione di un'altra qualifica, l'applicazione di una diversa normativa collettiva. Nè, nella stessa ipotesi, è configurabile una novazione soggettiva in conseguenza del passaggio del lavoratore da uno ad altro ramo dell'attività imprenditoriale del datore di lavoro, atteso che tali singoli rami, pur organizzati con rigida separazione di gestione, non assurgono a soggetti autonomi e distinti dall'unico imprenditore, cui fanno capo i rapporti giuridici dell'impresa nel suo complesso. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto l'unicità, ai fini della Determinazione della indennità di anzianità, del rapporto del lavoratore che, già inquadrato nel personale autoferrotranviario, era stato poi addetto come "cambio-turnista" presso il servizio acqua e gas gestito dal medesimo ente). (V 4560/81, mass n 415271; (V 4120/81, mass n 414779).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1235, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)